Mai avrei pensato di tornare un giorno per raccontarvi una storia di ciambelle mal riuscite, io, l’eroe dei DUE MONDI, camicia rossa ante litteram che con i sovrani(sti) mai andò d’accordo
E, invece, eccomi qua
Bisogna che tutto cambi perché niente cambi, lo dicevano già ai miei tempi e così è stato anche a questo giro
C’era una volta un Re…
Anzi no, era un Viceministro, ma di cognome faceva LEO, Re della Foresta Tributaria, di nome e di fatto
Il Parlamento aveva appena sfornato la riforma del diritto al contraddittorio tributario, nuova, gustosa, fumante, ma, soprattutto, importante
La nuova disciplina dettata dall’art 6 bis dello Statuto del Contribuente, entrata in vigore il 18 gennaio 2024, doveva essere una svolta epocale, un adeguamento a quanto previsto dalle norme della Costituzione, dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il contraddittorio avrebbe dovuto essere un principio generale applicabile a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, a tutela dei diritti di partecipazione del contribuente e di trasparenza dell’operato del Fisco, essendo escluso solo per un limitato numero di atti (o per motivi tecnici o per motivi di opportunità amministrativa), da individuarsi con apposito decreto ministeriale
Peccato che, nei fatti, il nostro legislatore- fornaio distratto si sia dimenticato, come al solito, di accendere il forno; cosicché questo meraviglioso nuovo contraddittorio è uscito crudo, senza norme transitorie, né di coordinamento, senza preoccuparsi di quello che c’era prima o di quello che sarebbe venuto dopo
Gli Uffici delle Agenzie Fiscali, ad applicare alla lettera quanto astrattamente previsto, si sarebbero paralizzati
Ma LEO, invece di sgridare sonoramente il fornaio distratto affinché ri-cuocesse meglio la ciambella, si è concentrato sul buco
Troppo contraddittorio? Allora niente contraddittorio!
Il 29 febbraio di quest’anno, con un atto di imperio (chiamato “atto di indirizzo”), il Viceministro si è, dunque, sostituito al legislatore e, col pretesto di attendere l’emanazione del Decreto Ministeriale (sempre suo!!) che doveva individuare gli atti esclusi dall’applicazione del 6 bis, ha arbitrariamente differito l’entrata in vigore del nuovo diritto al contraddittorio fino al 30 aprile
Pochi giorni dopo, le parole del LEO sono diventate legge (nemmeno Luigi XIV poteva tanto!) e il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha confermato la temporanea disapplicazione delle disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 30/04/2024
Ed eccoci al meglio
Il 24 aprile 2024, con un altro formidabile gesto atletico, LEO ha emanato il Decreto del MEF che doveva individuare solo gli atti esclusi dall’applicazione del nuovo diritto al contraddittorio
Ma è andato ben oltre e, violando la gerarchia delle fonti, il principio di legalità e di riserva di legge vigenti in materia tributaria, ha esteso l’esclusione dal regime del 6 bis anche a tipi di atto che la legge istitutiva non prevedeva e ha stabilito che” Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario [riprendendo ciò che era scritto nella relazione illustrativa al progetto di riforma, ma non nella legge!]”
La legge 23 maggio 2024 n. 67 (di conversione in legge con modifiche del D.L. 39/2024) ha compiuto l’opera. Quanto disposto a suo tempo da Re LEO è divenuto legge dello Stato, con l’aggravante dell’ipocrisia di chiamare norma di interpretazione autentica ciò che è, invece, una disciplina palesemente innovativa rispetto al testo originario del 6 bis
Alla già controversa riforma del principio del contraddittorio anticipato si è, infatti, aggiunto un nuovo tassello, l’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, introdotto in sede di conversione in legge al Senato, con il quale si introduce una norma di “interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo”. A poco più di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, si stabilisce che tale norma debba essere interpretata, nel senso che il nuovo contraddittorio deve trovare applicazione solo nei confronti degli “atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria”, esclusi quelli per i quali “la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente”
Nessuno di questi due requisiti era presente nella prima formulazione dell’art. 6 bis dello Statuto del Contribuente e sono stati esclusi anche gli atti già indicati dal viceministro LEO nel suo atto di indirizzo del 29 febbraio
Alla fine, la ciambella si è trasformata in un buco, anzi in una voragine. Si è verificata una vera e propria semi-abrogazione tacita del nuovo contraddittorio, che riduce ai minimi termini quello che doveva essere un principio generale immanente all’ordinamento tributario
Ma, al di là della cialtroneria del legislatore, su una cosa volevo attirare la vostra attenzione, la direzione sbagliata del flusso normativo
Normalmente è la legge dello Stato che dispone e poi viene attuata e specificata nei suoi aspetti più tecnici da appositi regolamenti ministeriali, adottati con Decreto dai vari Ministri, che, se del caso, possono poi emanare anche atti di indirizzo, al solo fine di uniformare l’attività amministrativa degli Uffici
Nel nostro caso è accaduto esattamente l’inverso: si è partiti da un atto di indirizzo di LEO e, in pochi passaggi, la volontà del Governo è divenuta legge dello Stato
Questo mi preoccupa assai. La parola, spesso, può più del manganello e non è un buon segno che la volontà di un viceministro si trasformi rapidamente in legge, senza essere stata vagliata seriamente dal Parlamento, che, questa volta, ha supinamente convertito il Decreto-legge governativo, accettandone anche le modifiche, sotto l’occhio vigile dei nostri amici in casacca scura, che sono la maggioranza
Che succederebbe se domani fosse il Ministro dell’Interno a formulare un atto di indirizzo, magari sospendendo qualcuna delle libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, con qualche in-plausibile pretesto?
Somiglia molto alla tirannia che ho sempre combattuto
Giuseppe Garibaldi
birifast11@gmail.com
birifast11@pec.it